REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Prot. n. 0012907 del 09/03/2022 – Decreto n. 706/2022
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Visto l’art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al Dottorato di Ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14/12/2021 pubblicato sulla GU n. 308 del 29/12/2021;
Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 14/01/2022 e del 03/02/2022;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2022;
Vista la delibera del Senato Accademico del 1 Marzo 2022;
DECRETA
È modificato il “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ed è emanato nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto verrà registrato e inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.
Il Rettore
(Prof. Orazio Schillaci)
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
Art. 2. Proposta di Istituzione
Art. 3. Accreditamento
Art. 4. Attivazione
Art. 5. Quality Assessment
Art. 6. Organi
Art. 7. Modalità di ammissione
Art. 8. Ammissione all’esame finale
Art. 9. Modalità di conferimento del titolo
Art. 10. Risorse finanziarie
Art. 11. Contributo per l’accesso e la frequenza
Art. 12. Diritti e doveri dei dottorandi
Art. 13. Attività di collaborazione alla didattica
Art. 14. Incompatibilità
Art. 15. Abbreviazioni
Art. 16. Dottorato industriale
Art. 17. Dottorati di interesse nazionale
Art. 18. Struttura di coordinamento
Art. 19. Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche
Art. 20. Norme transitorie
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
- concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell’ambito delle libere professioni;
- contribuire, grazie all’acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l’assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
- persegue l’avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l’eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all’estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- prevede l’acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- si realizza nell’ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell’ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l’ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
Art. 2. Proposta di Istituzione
1. Nell’ambito dei principi di cui all’art. 1 possono essere istituiti dall’Ateneo Corsi di Dottorato di Ricerca, che costituiscono parte integrante delle attività formative e culturali di terzo livello.
2. La proposta di istituzione di un Dottorato di Ricerca è presentata da uno o più Dipartimenti. Le tematiche scientifiche e la relativa denominazione devono essere riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e dichiaratamente definiti. La proposta deve indicare il Dipartimento di riferimento che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso qualora alla realizzazione del corso concorrano più dipartimenti, nonché il rispetto dei requisiti di attivazione previsti dalla normativa nazionale e dalle procedure di accreditamento ANVUR.
3. L’istituzione di un corso di dottorato è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere favorevole della Struttura di coordinamento dei dottorati, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione dell’Ateneo ed è adottata con decreto del Rettore.
Art. 3. Accreditamento
1. L’Ateneo potrà richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con uno o più dei seguenti soggetti:
- altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- istituzioni accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Sono requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi di dottorato:
a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell’equilibrio di genere:
- il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
- i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
- un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
- congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell’attività dei dottorandi;
- strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR e dell’art. 5.
3. La domanda di accreditamento potrà avere come oggetto anche nuovi curricula in corsi di dottorato già accreditati.
Art. 4. Attivazione
1. Una volta conseguito l’accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell’ANVUR, i relativi Corsi sono attivati.
Art. 5. Quality Assessment
1. L’Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA) e nello Spazio europeo della ricerca (ERA), anche secondo le indicazioni dell’ANVUR. L’assicurazione di qualità prevede, tra l’altro, azioni rivolte ai dottorandi attraverso sistemi incrociati di valutazione della performance sia durante il percorso di ricerca sia alla sua conclusione e a 1, 2 e 5 anni dal conseguimento del titolo.
2. La valutazione della qualità dei Corsi di Dottorato è effettuata annualmente dalla Struttura di Coordinamento dei Corsi di Dottorato nel rispetto dei criteri definiti dal MUR per l’assegnazione della quota del Fondo di Finanziamento Ordinario ai Dottorati di Ricerca e delle line guida ANVUR annuali per l’accreditamento dei Corsi.
3. La Struttura predispone annualmente un report sulla qualità dei corsi che verrà sottoposta al parere degli organi collegiali dell’Ateneo prima della conclusione delle procedure di accreditamento e di rinnovo dei Corsi stessi.
4. Il Nucleo di Valutazione Interno dell’Ateneo e il Presidio di Qualità forniranno una valutazione terza delle performance dei Dottorati di Ricerca producendo una relazione articolata che sarà anch’essa sottoposta al parere degli organi collegiali dell’Ateneo prima della conclusione delle procedure di accreditamento e di rinnovo dei Corsi stessi.
5. I Corsi di Dottorato attraverso i propri regolamenti interni recepiranno annualmente le linee guida ANVUR e MUR nonché le indicazioni provenienti dal Nucleo, dal Presidio di Qualità e dalla Struttura di Coordinamento.
Art. 6. Organi
1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso. Il Collegio propone al Dipartimento di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione, predisponendo preventivamente un piano finanziario complessivo. Il Collegio può proporre all’Ateneo di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il Collegio delibera alla fine di ogni anno di corso l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all’esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
3. Il Collegio dei docenti è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, eventuali docenti stranieri o esperti di comprovata qualificazione proposti dal Collegio anche non appartenenti ai ruoli universitari. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato da un’altra università è subordinata al nulla osta da parte dell’Ateneo di appartenenza. I componenti di ruolo del Collegio vengono designati, in fase di istituzione, dal Dipartimento di riferimento, d’intesa con quelli associati, ove esistenti. Per la trattazione dei problemi dell’organizzazione della didattica e del funzionamento del corso è ammessa, con voto consultivo, la presenza nel collegio di non più di due dottorandi in rappresentanza dei dottorandi iscritti.
4. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E’ possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale. Il Collegio deve ottimizzare le performance di Ateneo relativamente alle soglie necessarie per la partecipazione sia in fase di nuova istituzione che in fase di rinnovo.
5. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; sovraintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso, che trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati ove esistenti e alla struttura di coordinamento. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Ateneo, presenti nel collegio stesso e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. Le modalità di elezioni sono determinate dal Collegio stesso con proprio regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia.
7. Qualora convenzioni o accordi nazionali e internazionali prevedano che il Coordinatore del dottorato non appartenga ai ruoli dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il Collegio dei docenti individua al proprio interno un docente dell’Ateneo, quale referente ai fini della rappresentanza e della stesura della relazione sulle attività didattiche e di ricerca del Corso medesimo.
8. L’attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato, concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
10. Il regolamento interno di ciascun corso di dottorato, oltre a stabilire le modalità elettive del Coordinatore del corso, potrà prevedere che del Collegio possano far parte, oltre ai soggetti sottoposti alla valutazione ANVUR, anche ulteriori docenti ed esperti con funzione esclusivamente consultiva.
Art. 7. Modalità di ammissione
1. L’ammissione al corso di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica indetta almeno una volta l’anno che deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale.
2. I bandi per l’ammissione ai corsi di dottorato, redatti in italiano e in inglese, sono pubblicati, per almeno trenta giorni, sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR. I bandi indicano i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
3. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità’ organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati.
4. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, possono esserci modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e si forma, in tal caso, una graduatoria separata.
5. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
6. Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso della laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o di titoli stranieri giudicati equivalenti dalla Commissione alla data di scadenza del bando ovvero coloro che conseguano tali titoli entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall’ammissione al corso.
7. Ai fini dell’ammissione al concorso, i candidati che hanno conseguito il titolo all’estero devono presentare, contestualmente alla domanda di ammissione, la documentazione necessaria alla valutazione della equivalenza del titolo di studio che viene indicato nel bando di concorso per l’esame di ammissione. I candidati stranieri extracomunitari ammessi ai corsi di dottorato devono essere in regola con la legislazione in materia di soggiorno.
8. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base dei titoli presentati anche in forma elettronica e/o di una o più prove pubblicizzate sul bando di concorso, a giudizio di una commissione nominata con decreto del Direttore generale e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due o quattro componenti indicati dal Collegio dei docenti di cui almeno due docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. La commissione può avvalersi di altri esperti con funzione consultiva.
9. L’Ateneo assicura adeguata pubblicità agli atti delle procedure di valutazione.
Art. 8. Ammissione all’esame finale
1. Il Collegio dei docenti ammette all’esame finale il dottorando sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla sua attività di studio e ricerca.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è preliminarmente esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al Collegio né all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una sola proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del budget dipartimentale.
Art. 9. Modalità di conferimento del titolo
1. L’esame finale si deve svolgere entro sei mesi dal termine del Corso di Dottorato.
2. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata dal Rettore, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. In caso di approvazione, la valutazione finale della commissione è espressa in termini di adeguata, apprezzabile, rilevante o eccellente qualità con lode.
4. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
5. Per ottenere l’European Ph.D. Label (il marchio di “dottorato europeo”, elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
a) la discussione della tesi finale deve essere preceduta dalla presentazione di due correlazioni, sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da università europee non italiane diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi che possono anche coincidere con i valutatori;
b) almeno un membro della commissione di esame dovrà appartenere ad una istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato;
c) parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
d) parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso dall’Italia e da quello del candidato.
6. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement) predisposto dal Supervisore e approvato dal Collegio dei Docenti.
7. All’esito dell’esame la Commissione rilascia un attestato dell’avvenuto superamento dell’esame finale. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore.
Art. 10. Risorse finanziarie
1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta della Struttura di coordinamento, procede annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio, al funzionamento dei corsi di dottorato e al budget di mobilità e ricerca.
2. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite:
a) dai contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi di dottorato;
b) dai fondi di funzionamento eventualmente assegnati dall’Ateneo;
c) da specifici contributi di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti esterni all’Ateneo;
d) dal budget per la mobilità e la ricerca assegnato annualmente ai corsi dall’Ateneo.
3. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con quelli associati ove esistenti, può:
a) stipulare contratti di diritto privato con qualificati studiosi o esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari o conferenze.
b) stabilire un compenso, a valere sul proprio o sui propri budget, per i docenti esterni.
c) attivare su propri fondi borse di studio triennali nel limite dei posti sostenibili.
4. Le borse di studio assegnate al corso di dottorato, ma non attivate per il ciclo di riferimento, per rinuncia dei dottorandi o per mancanza di candidati idonei, possono essere, riutilizzate nel ciclo successivo del medesimo dottorato su richiesta del Collegio dei docenti sentito il parere della struttura di coordinamento.
5. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l’importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca. L’importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L’incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
Art. 11. Contributo per l’accesso e la frequenza
1. L’ammontare dei contributi di iscrizione e frequenza viene stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta della Struttura di coordinamento.
2. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato. I titolari di borsa di studio, ivi comprese quelle a sostegno del diritto allo studio (Laziodisu), sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione e di frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi nella misura fissata annualmente.
3. L’esonero totale o parziale dal contributo per l’accesso e la frequenza può essere annualmente proposto e valutato dalla struttura di coordinamento, su proposte motivate dei collegi dei corsi di dottorato, in cui siano indicate le fonti di copertura della mancata entrata.
Art. 12. Diritti e doveri dei dottorandi
1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, fermo restando l’obbligo della erogazione della borsa di studio a seguito del superamento della verifica. Il Collegio dei docenti comunica non oltre il 31 ottobre di ciascun anno all’ufficio competente l’ammissione o meno all’anno successivo di corso motivando debitamente l’eventuale esclusione dal corso.
2. A decorrere dal primo anno di attivazione del Corso di dottorato il Consiglio di amministrazione autorizza, nell’ambito delle risorse finanziare assegnate dall’Ateneo o comunque a disposizione del dottorato, un budget a favore dei dottorandi per la loro attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’ammontare di una borsa di dottorato.
3. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria generale di merito del concorso di ammissione previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, la preferenza è determinata dalla normativa generale in materia di pubblici concorsi.
4. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo sono a totale o parziale carico dell’Ateneo o di soggetti esterni sulla base di convenzioni. In questo ultimo caso il cofinanziamento della borsa di studio non può essere inferiore alla metà dell’ammontare totale.
5. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca presso le strutture indicate dal Collegio dei docenti.
6. Il Collegio dei docenti può escludere dal corso, con la decadenza dalla borsa di studio, i dottorandi che sospendano senza giustificazione l’attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni ovvero i dottorandi che non conseguano risultati sufficienti o tali da non consentire il soddisfacimento delle condizioni fissate per il passaggio all’anno successivo. I dottorandi che non superino la verifica per il passaggio da un anno all’altro o l’ammissione all’esame finale decadono dal corso di dottorato con provvedimento rettorale.
7. La proposta di esclusione di cui al comma 9 deve essere motivata con giudizio di merito dal Collegio dei docenti e trasmessa alla Ripartizione “Scuola di Dottorato” dell’Ateneo.
8. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca oltre che nei casi di maternità dalla legge previsti, anche per un periodo non superiore a sei mesi per documentata motivazione.
9. La sospensione del dottorato per i motivi citati anche in caso di cumulo non può essere superiore a diciotto mesi.
10. I dottorandi che non riattivano il corso entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore.
11. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce prima dell’inizio del Corso di Dottorato possono essere coperti attingendo dalla graduatoria generale di merito del concorso.
12. Per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell’ambito di specifici programmi di mobilità si applica quanto previsto nella specifica disciplina di riferimento.
13. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno.
14. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite di lavoro dipendente o assimilata o di lavoro autonomo che consentano di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
15. A tal fine, il beneficiario di una borsa di dottorato, all’atto della richiesta di autorizzazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che presumibilmente l’importo lordo da qualsiasi attività di lavoro dipendente o assimilata o da lavoro autonomo autorizzata che percepirà nell’anno solare in cui la domanda di autorizzazione è presentata non sarà superiore all’importo lordo della borsa per lo stesso anno solare e si impegna, in caso di superamento di tale importo, a segnalarlo immediatamente.
16. Qualora l’attività retribuita autorizzata proseguisse anche negli anni di dottorato successivi a quello della prima presentazione, la dichiarazione di non superamento dell’importo di cui al paragrafo precedente andrà presentata nuovamente all’atto della domanda di ammissione agli anni di dottorato successivi o di ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo, unitamente all’ISEE attestante i redditi da attività retribuita autorizzata percepiti nell’anno solare precedente.
17. Qualora risulti che i redditi da attività retribuita autorizzata percepiti superano l’importo annuale della borsa per l’anno in cui la domanda di autorizzazione è stata presentata, l’erogazione della borsa sarà sospesa e i ratei già erogati per lo stesso anno saranno restituiti.
18. Per i dottorandi ammessi al ciclo XXXVII o precedenti non si applicano i commi 19, 20 e 21 del presente articolo.
19. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere dirette a integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
20. Le borse di studio di dottorato sono incompatibili con la titolarità di assegni di ricerca.
21. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
22. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l’attività di ricerca svolta in Italia e all’estero.
23. Ferma restando l’applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
Art. 13. Attività di collaborazione alla didattica
1. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell’importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
Art. 14. Incompatibilità
1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea, di laurea magistrale, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di dottorato di ricerca e master presso l’Ateneo, altra università o istituto di ricerca italiano o straniero. È consentita la sospensione del dottorato per accedere a un altro corso di studio di diverso livello o a uno o più corsi singoli fino al conseguimento del relativo titolo o al superamento dell’esame per un massimo di diciotto mesi previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione e previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
Art. 15. Abbreviazioni
1. Su conforme parere della Struttura di coordinamento, il Dipartimento di riferimento, d’intesa con quelli associati ove esistenti, può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale.
Art. 16. Dottorato industriale
1. L’ateneo può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell’attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l’ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, possono:
a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l’interdisciplinarità, l’adesione a reti internazionali e l’intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell’attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l’attivazione del corso.
Art. 17. Dottorati di interesse nazionale
1. L’Ateneo può attivare dottorati di interesse nazionale prevedendo, laddove consentito dal budget di Ateneo, una quota di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l’accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell’importo della borsa.
Art. 18. Struttura di coordinamento
1. I Coordinatori dei corsi designano sei rappresentanti, successivamente nominati dal Rettore, uno per ciascuna delle Macroaree, i quali compongono la Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca.
2. I componenti della Struttura:
a) durano in carica tre anni accademici e possono essere nuovamente designati consecutivamente solo una volta.
b) designano un supplente nel caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni programmate e/o all’espletamento delle funzioni o deleghe assegnate.
c) eleggono nel proprio seno il Presidente.
3. La struttura di coordinamento:
a) ha compiti di valutazione, indirizzo e coordinamento per l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato e per le attività trasversali tra più corsi di dottorato nonché per la formazione dell’associazione ex alunni di Dottorato;
b) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento dei corsi di dottorato, assicurandone la coerenza delle scelte strategiche e di politica scientifica, nonché funzioni di proposta, anche in relazione all’offerta formativa complessiva, ai rapporti con altri soggetti nazionali e internazionali e all’attività di autovalutazione;
c) elabora al termine di ciascun anno accademico una relazione generale sull’attività dei corsi di dottorato e sull’utilizzo dei fondi di mobilità e ricerca, che trasmette al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione;
d) può assegnare a ciascun componente deleghe per lo svolgimento di determinate funzioni e incarichi.
4. Le delibere della struttura sono adottate con il quorum strutturale pari alla metà più uno dei componenti aventi diritto con voto deliberativo anche in caso di assenti giustificati.
Art. 19. Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche
1. Le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica dovranno seguire le seguenti condizioni:
- compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
- incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
- Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
Art. 20. Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per tutti i cicli attivi alla data del Decreto di emanazione del Regolamento e per i successivi.
2. I Coordinatori e i componenti della Struttura di coordinamento, in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono le predette cariche e funzioni fino alla scadenza dei rispettivi mandati.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.