Bando di Concorso 2019/2020

IL RETTORE

 

  • visto lo statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
  • visto l’art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
  • visto l’art. 19 della legge 240/10, con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di dottorato di ricerca;
  • visto il D.M. 94/13, con cui è stato emanato il Regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
  • visto il D.R. 1127 del 13/05/2016, con cui è stato emanato il “Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione del dottorato di ricerca”, in attuazione delle norme previste dalla legge n. 240/10;
  • viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” pervenute ai competenti uffici amministrativi;
  • viste le delibere della struttura di coordinamento dei corsi di dottorato del 28/01/2019 e del 04/03/2019;
  • vista la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo del 18/03/2019;
  • viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 19/03/2019 e del 02/04/2019, relative all’approvazione dell’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXV ciclo;
  • fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web,

 

DECRETA:

 

Art. 1. Attivazione dei corsi

 

1. Sono attivati per l’a.a. 2019/2020 – XXXV ciclo – i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:

  • Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, filologia e storia
  • Astronomy, astrophysics and space science
  • Beni culturali, formazione e territorio
  • Biochimica e biologia molecolare
  • Biologia cellulare e molecolare
  • Biologia evoluzionistica ed ecologia
  • Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
  • Computer science, control and geoinformation
  • Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico
  • Diritto pubblico
  • Economia e finanza
  • Economia aziendale
  • Fisica
  • Immunologia, medicina molecolare e biotecnologie applicate
  • Ingegneria civile
  • Ingegneria dell’impresa
  • Ingegneria elettronica
  • Ingegneria industriale
  • Ingegneria per la progettazione e produzione industriale
  • Matematica
  • Materials for health, environment and energy
  • Medicina sperimentale e dei sistemi
  • Microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e patologie connesse
  • Neuroscienze
  • Scienze chimiche
  • Scienze infermieristiche e sanità pubblica
  • Scienze medico-chirurgiche applicate
  • Storia e scienze filosofico-sociali
  • Studi comparati: lingue, letterature e arti
  • Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati
  • Tissue engineering and remodeling biotechnologies for body function

 

Art. 2. Requisiti di ammissione

 

1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata dai candidati indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, purché in possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, ovvero una laurea di secondo livello, conseguita in Italia o all’estero.

2. Nel caso in cui i candidati abbiano conseguito all’estero il titolo di studio di cui al presente precedente comma, la commissione giudicatrice dovrà obbligatoriamente verificare che il titolo sia equivalente ad un titolo di studio del sistema universitario italiano. l’equivalenza del titolo sancita dalla commissione avrà valore unicamente ai fini dell’ammissione al corso di dottorato.

3. Il titolo di studio di cui al comma 1 potrà, in alternativa, essere conseguito entro e non oltre la tassativa scadenza del 31/10/2019 per cui:

  • i candidati che alla scadenza del bando non siano ancora in possesso del titolo di studio potranno essere comunque ammessi alle prove d’esame con riserva;
  • nel caso di titolo di studio conseguito prima dell’esame di ammissione, i candidati potranno fornire alla commissione giudicatrice, lo stesso giorno dell’esame, un’autocertificazione del titolo conseguito, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web http://dottorati.uniroma2.it;
  • nel caso di titolo di studio conseguito dopo l’esame di ammissione, i candidati potranno comunque essere ammessi al dottorato e, all’atto dell’immatricolazione, dovranno fornire un’autocertificazione del titolo, purché conseguito entro e non oltre il 31/10/2019, sempre utilizzando il modello disponibile on line, ovvero richiedere una proroga dell’immatricolazione utilizzando l’apposito modello reperibile sul medesimo sito web.

4. I requisiti di ammissione riferiti a ciascun corso di dottorato di cui all’articolo 1 sono stabiliti nelle schede allegate al presente bando, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e in particolare:

  • le specifiche lauree richieste,
  • i titoli valutabili obbligatori/opzionali con le relative modalità di trasmissione,
  • gli eventuali ulteriori titoli e/o requisiti (indicati alla voce “altri requisiti”),

dovranno essere soddisfatti senza deroghe. secondo le modalità obbligatorie indicate nelle allegate schede dei singoli corsi, pena l’esclusione dalle procedure concorsuali.

5. Nelle schede di cui al precedente comma, alla voce “dettaglio titoli”, vengono indicati tutti i titoli valutabili ai fini dell’ammissione al dottorato. Non verranno presi in considerazione titoli non espressamente riportati nella scheda del dottorato, a meno di esplicite deroghe espressamente contenute nella scheda stessa.

Altri requisiti obbligatori finalizzati all’ammissione possono essere indicati nella scheda alla voce “altri eventuali requisiti”. Per ciascun titolo valutabile:

  • qualora venga riportata la dicitura “obbligatorio”, la mancata trasmissione comporterà l’esclusione dalle prove concorsuali;
  • qualora venga riportata la dicitura “opzionale”, la mancata trasmissione comporterà la mancata assegnazione del relativo punteggio, ma non l’esclusione dalle prove concorsuali.

I criteri di assegnazione dei punteggi verranno deliberati dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare e successivamente resi pubblici, a beneficio dei candidati, sul sito http://dottorati.uniroma2.it/.

Si precisa che in fase di presentazione della domanda il dettaglio del titolo di studio, con l’elenco degli esami sostenuti e della relativa votazione, è sempre richiesto dal sistema in formativo Delphi, anche se verrà valutato solo se espressamente indicato nella scheda del dottorato prescelto.

6. Tutta la documentazione prodotta dai candidati ai fini della presentazione delle domande sarà soggetta a controlli volti ad accertare la veridicità della stessa. Qualsiasi documento che risulti non veritiero comporterà l’esclusione del candidato dalle procedure concorsuali in qualsiasi fase del procedimento, anche successivamente all’espletamento delle prove ed alla conclusione dell’iter di selezione.

Inoltre l’Ateneo può disporre anche successivamente all’immatricolazione e all’inizio del corso l’esclusione dal concorso dei candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o le cui autocertificazioni risultino mendaci. Nel caso in cui il candidato venga escluso successivamente all’ammissione al corso, lo stesso è tenuto anche al risarcimento dei ratei di borsa di studio eventualmente percepiti. L’esclusione sarà disposta con decreto rettorale.

7. L’esclusione opera automaticamente, senza necessità di adozione di appositi provvedimenti da parte dell’Ateneo, qualora si rilevi una delle seguenti omissioni, rilevata prima dell’ammissione del candidato al concorso:

  • domanda di ammissione presentata e/o pervenuta fuori termine;
  • mancato o tardivo pagamento della tassa di partecipazione al concorso;
  • mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione;
  • omessa trasmissione dei titoli obbligatori;
  • omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • mancata trasmissione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal candidato.

8. Eventuali modifiche ai requisiti di concorso, nonché alle procedure per la presentazione delle domande di ammissione e/o al numero di posti e di borse di studio disponibili, saranno rese note, prima della scadenza del bando, esclusivamente sul sito web http://dottorati.uniroma2.it/, che i candidati sono tenuti a monitorare costantemente.

 

Art. 3. Domande di partecipazione al concorso

 

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 16.00 del 13/05/2019, accedendo al totem dell’Ateneo all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it/. Non saranno a nessun titolo accettate domande con modalità differenti. La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati. I candidati con disabilità dovranno indicare nella domanda l’ausilio necessario e la eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.

2. Per presentare La domanda di partecipazione al concorso candidati dovranno seguire il seguente percorso:

2.1. Collegarsi al sito web http://delphi.uniroma2.it/
2.2. Selezionare “Area Studenti”
2.3. Selezionare “Sezione A – Corsi Post-Lauream”
2.4. Selezionare “4 – Corsi di Dottorato”
2.5. selezionare “1 – Iscrizione alla prova di ammissione Dottorato”
2.6. Selezionare “Sezione A – Compila la domanda”
2.7. Selezionare la Facoltà
2.8. Selezionare il corso di dottorato prescelto
2.9. Compilare la domanda di concorso.

3. I candidati, italiani e stranieri, hanno facoltà di presentare, se interessati, domande di partecipazione a più corsi di dottorato. Tutte le domande di partecipazione presentate da un singolo candidato sono soggette alle medesime regole di cui al presente articolo, compreso quanto stabilito per il pagamento delle tasse di partecipazione al concorso di cui al successivo articolo 4.

4. Durante la procedura di compilazione il sistema permetterà ai candidati di effettuare salvataggi parziali della domanda, fornendo contestualmente il codice fiscale e il codice CTRL per il recupero della domanda in caso di interruzione della procedura. Per la compilazione della domanda il candidato avrà a disposizione 60 minuti, terminati i quali la sessione scadrà, con eventuale perdita di dati in caso di mancato salvataggio nei termini sopra descritti.

5. Per ciò che riguarda la documentazione in formato digitale richiesta per l’ammissione al corso di dottorato:

  • le eventuali pubblicazioni dovranno essere caricate in formato compresso .zip della dimensione massima di 25 Mb;
  • l’eventuale progetto di ricerca dovrà essere caricato come singolo file in formato .pdf della dimensione massima di 5 Mb;
  • gli eventuali altri titoli dovranno essere caricati in formato compresso .zip della dimensione massima di 10 Mb;
  • le eventuali Lettere di raccomandazione dovranno essere inviate su carta intestata, timbrate e firmate, entro la data di scadenza del presente bando con le modalità di trasmissione indicate nella scheda dello specifico corso di dottorato.

Non saranno valutati i titoli inoltrati secondo modalità e in formati diversi rispetto a quanto previsto dal presente articolo e dalla scheda del corrispettivo corso di dottorato.

 

Art. 4. Tasse di partecipazione al concorso

 

1. Al termine della procedura di cui al precedente articolo 3, comma 2, il sistema informatico genererà la domanda di partecipazione completa del modulo per il pagamento della tassa di partecipazione al concorso (ultima pagina della domanda di ammissione recante nome, cognome, codice fiscale del candidato e importo di euro 35.00).

La suddetta tassa potrà essere pagata presso una qualsiasi filiale Unicredit/Banca di Roma ovvero online, con carta di credito, collegandosi alla seguente pagina web: https://online-retail.unicredit.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp.

2. I candidati italiani dovranno versare l’importo relativo alla tassa di partecipazione al concorso inderogabilmente entro e non oltre le ore 16.00 del 13/05/2019. Il mancato pagamento della suddetta tassa entro i termini stabiliti comporterà l’esclusione d’ufficio dalle procedure concorsuali.

3. I candidati stranieri saranno tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso al momento dell’immatricolazione, solo in caso di effettiva ammissione al corso di dottorato.

4. Nel caso in cui i candidati, sia italiani che stranieri, presentino più domande di partecipazione ai corsi di dottorato:

  • i candidati italiani dovranno versare la tassa di partecipazione per ciascun corso di dottorato per cui è stata presentata domanda di partecipazione;
  • i candidati stranieri, in caso di ammissione, dovranno versare la tassa di partecipazione solo per il corso di dottorato per cui si chiede l’immatricolazione.

5. Una volta effettuato il pagamento della tassa di partecipazione al concorso secondo le modalità di cui al comma 1del presente articolo, i candidati otterranno il codice AUTH necessario per la convalida obbligatoria della domanda, secondo la procedura di seguito descritta:

5.1. Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it
5.2. Selezionare “Area Studenti”
5.3. Selezionare “Sezione A – Corsi Post-Lauream”
5.4. Selezionare “4 – Corsi di Dottorato”
5.5. Selezionare “1 – Iscrizione alla prova di ammissione Dottorato”
5.6. selezionare “Sezione b – Hai già compilato la domanda – Convalida domanda convalida domanda (sei in possesso dei codici CTRL e AUTH)”
5.7. Inserire il proprio codice fiscale e il proprio CTRL
5.8. Inserire il codice AUTH
5.9. Stampare la ricevuta visualizzata recante il numero di protocollo virtuale della domanda di concorso presentata.

La convalida, sebbene obbligatoria, potrà essere effettuata anche oltre la scadenza del bando, contattando l’ufficio dottorati ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giovanni.larosa@uniroma2.it; serena.sposato@uniroma2.it

 

Art. 5. Trasmissione delle domande di partecipazione al concorso

 

1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 3 dovrà essere obbligatoriamente trasmessa all’Ateneo secondo una delle seguenti modalità:

  • i candidati italiani, nel caso di prova in presenza, dovranno consegnare a mano la domanda sottoscritta in originale alla commissione giudicatrice il giorno della prima prova concorsuale, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità anch’esso firmato;
  • i candidati italiani, nel caso di prova a distanza, dovranno inviare la domanda sottoscritta in originale all’ufficio dottorati via posta con raccomandata AR (all’indirizzo: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Direzione II, Divisione I, Direzione III, via Cracovia 50, 00133 Roma) entro e non oltre la data della prima prova concorsuale, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità anch’esso firmato;
  • i candidati stranieri dovranno inviare la domanda sottoscritta in originale all’ufficio dottorati via posta (all’indirizzo: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Direzione II, Divisione I, Direzione III, via Cracovia 50, 00133 Roma) entro e non oltre la data della prima prova concorsuale, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità anch’esso firmato.

2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle descritte al precedente comma 1.

La mancata trasmissione della domanda e/o del documento di riconoscimento in corso di validità, l’omissione della firma, sia sulla domanda che sul documento di riconoscimento, costituiscono motivo di esclusione dalle procedure concorsuali.

 

Art. 6. Cittadini stranieri

 

1. I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, così come descritta nel precedente articolo 3. All’atto dell’immissione dei propri dati anagrafici nella piattaforma online, i candidati sono tenuti ad inserire tutti i nomi e cognomi riportati sul proprio passaporto, altrimenti il sistema informatico genererà un codice fiscale non valido.

2. Durante la procedura online i cittadini stranieri dovranno indicare di candidarsi o come dottorandi autonomi in presenza di una fonte autonoma di finanziamento (c.d. borsisti di stato estero), ovvero di concorrere, oltre che per il posto, anche per una borsa di studio dell’Ateneo.

I dottorandi autonomi (c.d. borsisti di stato estero) godono del beneficio di essere esonerati da eventuali prove concorsuali scritte, di poter sostenere gli esami orali a distanza e di essere inseriti in una graduatoria riservata rispetto ai concorrenti ordinari.

3. Per le disposizioni relative alle immatricolazioni dei candidati stranieri si rimanda al successivo art. 13.

4. I cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, come stabilito nel precedente articolo 4, sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali. solo se ammessi al corso di dottorato.

5. I cittadini stranieri extracomunitari ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese extracomunitario, entro sei mesi dall’immatricolazione, devono trasmettere ovvero consegnare a mano all’Ufficio Dottorati, pena la decadenza d’ufficio dal corso di dottorato, la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea dichiarato o la copia della richiesta presentata alle autorità competenti per il rilascio della suddetta dichiarazione. La dichiarazione di valore non verrà restituita al candidato se non richiesta entro 30 giorni dalla relativa presentazione.

6. Ulteriori indicazioni per i candidati stranieri sono consultabili al seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it/

 

Art. 7. Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

 

1. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano presentato domanda di concorso e siano risultati idonei potranno essere ammessi al corso di dottorato nel limite dei posti senza borsa di studio disponibili loro riservati indicati nelle schede dei singoli corsi.

 

Art. 8. Altre disposizioni

 

1. L’Ateneo ha facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare o di riaprire i termini di scadenza del presente bando, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

2. La Commissione Giudicatrice può, a suo insindacabile giudizio, consentire ai candidati la regolarizzazione d’omissioni puramente formali, quindi tempestivamente sanabili, rilevate in sede di verifica della domanda d’ammissione e/o della documentazione allegata. In tal caso il candidato è ammesso al concorso “con riserva” al fine di regolarizzare quanto rilevato dalla Commissione entro e non oltre la data fissata per la prima prova d’esame.

3. La procedura concorsuale potrà essere annullata in ogni momento fino alla nomina dei vincitori, qualora i corsi non vengano accreditati da parte dell’ANVUR (DM 94/13 art. 1 comma 2).

 

Art. 9. Prove d’esame

 

1. Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

2. La Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame, la cui ripartizione è indicata nelle schede di ciascun corso di dottorato contenute nel presente bando e parti integranti dello stesso.

3. L’idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100, anche se non espressamente indicato nella scheda del dottorato prescelto.

4. Le date delle prove di ammissione sono pubblicate nelle schede dei singoli corsi. I dettagli (luogo, orario o eventuale variazione della data di concorso da Pubblicarsi con preavviso di 15 giorni) saranno rese note sul sito internet dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dedicato ai dottorati di ricerca, disponibile al seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it/.

5. Qualora il concorso preveda sia la prova scritta che la prova orale, la data prevista per quest’ultima sarà comunicata ai candidati dalla Commissione Esaminatrice il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale.

 

Art. 10. Commissione Giudicatrice

 

1. La Commissione Giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilirà la modalità di ripartizione del punteggio assegnato alle prove scritte e orali qualora previste.

2. Le graduatorie provvisorie dei vincitori e degli idonei saranno rese pubbliche esclusivamente attraverso la pubblicazione nella seguente pagina web: http://dottorati.uniroma2.it/

3. Le graduatorie ufficiali saranno rese pubbliche con le stesse modalità a seguito del decreto di approvazione degli atti concorsuali.

4. L’Amministrazione non è obbligata ad inviare comunicazioni a domicilio e la pubblicazione degli esiti del concorso sul sito avrà valore di notifica di legge a tutti gli effetti.

 

Art. 11. Servizi per le persone disabili e studenti con DSA

 

1. I candidati con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che per lo svolgimento delle prove di ammissione necessitino dell’aiuto di un tutor per la lettura e/o scrittura della prova, del supporto di un interprete LIS, di particolari ausili, di tempi aggiuntivi – pari al 30% in più rispetto a quelli prefissati – devono darne avviso alla “Commissione d’Ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA” inviando una mail con il modulo di richiesta compilato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@caris.uniroma2.it e giovanni.larosa@uniroma2.it

2. Le richieste dovranno essere compilate sui moduli disponibili sul sito http://caris.uniroma2.it/?page_id=208 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prima prova concorsuale per chiedere l’assistenza del tutor o ausili di uso comune e con almeno 20 giorni di anticipo per ausili tecnologici non di uso comune.

 

Art. 12. Ammissione ai corsi di dottorato

 

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini previsti la domanda di subentro di cui al successivo articolo 14.

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie il candidato potrà presentare domanda di immatricolazione per un solo corso di dottorato. A seguito della convalida della domanda di immatricolazione, il candidato non potrà più iscriversi ad altri corsi.

 

Art. 13. Immatricolazione ai corsi di dottorato

 

1. I concorrenti italiani risultati vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line secondo il seguente percorso:

1.1. collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it
1.2. selezionare “Area Studenti”
1.3. selezionare “Sezione A – Corsi Post-Lauream”
1.4. selezionare “4 – Corsi di Dottorato”
1.5. Selezionare “2 – Immatricolazione Dottorato”
1.6. Selezionare “Sezione a – Compila la domanda”
1.7. Selezionare la Facoltà
1.8. Selezionare “1 – Ho superato la prova di ammissione / sostenuto il test di valutazione / sono in possesso dei requisiti curriculari e desidero immatricolarmi”

2. Il termine di scadenza per l’immatricolazione dei candidati italiani sarà indicato sul sito web http://delphi.uniroma2.it/ – Sezione graduatoria – unitamente alla pubblicazione della propria posizione in graduatoria.

La domanda di immatricolazione dei candidati italiani dovrà essere consegnata, firmata in originale, all’ufficio dottorati (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Direzione II, Divisione I, Direzione III, Edificio H – stanza 008, via Cracovia 50, 00133 Roma – Italia) insieme a due fototessere inviata via posta raccomandata AR.

3. Per i concorrenti stranieri risultati vincitori la procedura di immatricolazione verrà effettuata dall’Ufficio Dottorati previa trasmissione di idonea documentazione, come di seguito specificato:

a) nel caso di vincitori stranieri candidati come dottorandi autonomi (c.d. borsisti di stato estero):

– i cittadini extracomunitari dovranno obbligatoriamente trasmettere all’Ufficio Dottorati:

(i) il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero
(ii) il visto d’ingresso, ovvero
(iii) la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;

– sia i cittadini comunitari che i cittadini extracomunitari dovranno trasmettere la documentazione comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento, come, a titolo di esempio:

(iv) un saldo del conto corrente pari ad almeno 5.800 euro, certificato dal proprio istituto bancario, ovvero
(v) una borsa di studio finanziata dal governo del paese di origine del candidato, ovvero
(vi) una borsa di studio finanziata dal ministero degli affari esteri italiano, ovvero
(vii) la dichiarazione scritta di una istituzione che intenda finanziare il candidato, ovvero
(viii) un contratto di lavoro.

In nessun caso un concorrente candidato come dottorando autonomo (c.d. Borsista di Stato Estero) potrà essere assegnatario di una borsa di studio d’Ateneo.

In nessun caso la borsa LazioDISU potrà essere considerata come documento comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento.

b) nel caso di vincitori stranieri candidati per la borsa di Ateneo, i cittadini extracomunitari dovranno obbligatoriamente trasmettere all’Ufficio Dottorati:

(i) il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero
(ii) il visto d’ingresso, ovvero
(iii) la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;

c) i concorrenti stranieri candidati per la borsa di Ateneo vincitori non della borsa ma del posto, se intenzionati a procedere all’immatricolazione senza borsa di studio, oltre alla documentazione indicata nel precedente punto b) dovranno trasmettere la documentazione comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento come, a titolo di esempio:

(iv) un saldo del conto corrente pari ad almeno 5.800 euro, certificato dal proprio istituto bancario, ovvero
(v) una borsa di studio finanziata dal governo del paese di origine del candidato, ovvero
(vi) una borsa di studio finanziata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, ovvero
(vii) una dichiarazione scritta di qualsiasi istituzione che desideri finanziare il candidato per qualsiasi ragione, ovvero
(viii) un contratto di lavoro.

4. Le scadenze per le immatricolazioni, che verranno pubblicate sul sito dell’ufficio dottorati, sono da intendersi riferite unicamente ai candidati italiani. I candidati stranieri riceveranno apposite comunicazioni a mezzo email.

5. Ai fini della compilazione della domanda di immatricolazione il vincitore sarà tenuto a produrre una serie di dichiarazioni. In particolare, dovrà autocertificare:

  • di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
  • di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l’autorizzazione all’eventuale svolgimento di attività lavorative esterne o alla prosecuzione dell’attività lavorativa svolta al momento dell’iscrizione al corso di dottorato;
  • di essere a conoscenza che la tesi finale di dottorato dovrà essere valutata positivamente da due relatori esterni al collegio dei docenti e essere depositata obbligatoriamente presso l’archivio informatico di Ateneo;
  • di accettare integralmente quanto previsto dal regolamento dottorale dell’Ateneo e le eventuali successive modifiche che interverranno durante la frequenza del dottorato;
  • (solo nel caso di vincitore di borsa di studio) di non avere già percepito in passato una borsa di studio o frazione di essa per un corso di dottorato;
  • (solo nel caso di vincitore di borsa di studio) di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando;
  • (solo nel caso di vincitore di borsa di studio) di essere a conoscenza che, se assegnatario di una borsa finanziata da ente esterno, l’erogazione sarà effettuata solo a seguito del perfezionamento della relativa Convenzione;
  • (solo nel caso di vincitore di borsa di studio) di essere a conoscenza che, se la borsa prevede un programma di ricerca specifico, la stessa potrà essere assegnata solo a seguito di accettazione del predetto programma.

 

Art. 14. Subentri

 

1. I candidati che non abbiano compilato la domanda di iscrizione online entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati, secondo l’ordine della graduatoria, agli idonei che abbiano presentato domanda di subentro entro i termini previsti.

2. In caso di idoneità al concorso, per avere diritto a un posto disponibile a seguito di rinuncia tutti i candidati idonei dovranno preventivamente presentare domanda di subentro nei termini prefissati, pena l’esclusione dall’eventuale immatricolazione al corso di dottorato.

3. La domanda di subentro line potrà compilata, entro il termine indicato al momento della pubblicazione su internet della propria posizione in graduatoria, utilizzando la seguente procedura:

3.1. Collegarsi al sito web http://delphi.uniroma2.it
3.2. Selezionare “Area Studenti”
3.3. Selezionare “Sezione A – Corsi Post-Lauream”
3.4. Selezionare “4 – Corsi di Dottorato”
3.5. Selezionare “1 – Iscrizione alla prova di ammissione Dottorato”
3.6. Selezionare “Sezione b – Hai già compilato la domanda – Visualizza stato in graduatoria”
3.7. Inserire il proprio codice fiscale e il proprio CTRL
3.8. Presentare domanda di subentro, ove presente l’apposita etichetta.

4. I candidati che hanno presentato domanda di subentro risultati ammissibili al corso, dovranno perfezionare la propria iscrizione entro il termine che verrà comunicato agli interessati via email dall’Ufficio Dottorati.

 

Art. 15. Borse di studio e altre forme di finanziamento

 

1. Le borse di studio e le altre tipologie di finanziamento previste dalla normativa vigente vengono assegnate secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.

2. Il numero delle borse di studio e delle altre tipologie di finanziamento potrà subire un incremento nel caso in cui vengano attivati posti aggiuntivi finanziati dall’Ateneo, da enti esterni o da dipartimenti, oppure un decremento nel caso in cui non venga erogato il previsto finanziamento da parte di enti esterni o di dipartimenti.

3. Per gli iscritti al 35° ciclo verranno attivate 40 borse di studio per le spese di alloggio di importo pari ad € 200,00 mensili per i dottorandi selezionati, vincitori di borsa di studio di Ateneo residenti al di fuori della provincia di Roma o stranieri. Le modalità di assegnazione delle borse verranno disciplinate da apposito successivo bando.

4. L’importo annuale della borsa di studio è di € 18.848,28, comprensivo anche del contributo previdenziale INPS a gestione separata a carico dell’Ateneo salvo modificazioni disposte dal MIUR, ad eccezione di borse con importo differente specificatamente indicate nelle schede dei singoli corsi.

5. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, per un periodo massimo di tre anni complessivi (36 mensilità).

6. Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni indicate nelle schede dei singoli corsi di dottorato verranno erogate solo a seguito del perfezionamento della convenzione che dovrà prevedere, tra l’altro, l’integrale anticipata copertura della spesa della borsa stessa, l’eventuale maggiorazione per il soggiorno all’estero nonché il fondo di mobilità e ricerca ai sensi della normativa vigente. In alternativa sarà possibile prevedere la presentazione di idonea polizza fideiussoria per l’intero valore della borsa e di validità pari a quella della borsa. Sarà ammessa anche la parziale copertura anticipata della borsa, a condizione che la rimanente parte venga garantita da idonea polizza fideiussoria.

7. L’importo della borsa di studio può essere incrementato nella misura del 50% per un massimo di 3 mesi a fronte di eventuali periodi di soggiorno all’estero per un periodo massimo di 18 mesi. L’incremento è erogato a seguito di autorizzazione in funzione della disponibilità economica. Ulteriori periodi potranno essere finanziati solo con risorse esterne.

8. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.

 

Art. 16. Contributi e quote assicurative

 

1. Al momento dell’immatricolazione, i dottorandi devono versare obbligatoriamente il contributo per l’assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l’imposta di bollo per la domanda.

 

Art. 17. Obblighi e diritti dei dottorandi

 

1. I dottorandi, se previsto dal programma del corso, hanno l’obbligo di frequentare i corsi attivati e di compiere attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il Coordinatore può disporre l’esclusione dal corso, con l’eventuale decadenza dalla borsa di studio, dei dottorandi che sospendano l’attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni senza giustificato motivo.

2. Il Collegio dei Docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.

3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a un anno per maternità, servizio militare o servizio sostitutivo civile, e non superiore a due anni per la frequenza di scuole di specializzazione o per grave e documentata motivazione.

4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l’obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione online della domanda di immatricolazione, di concordare con il Coordinatore l’attività di studio e di ricerca e l’inizio dell’attività, pena l’esclusione dal corso.

5. I dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, per un massimo di 40 ore, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per l’Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. I vincitori di concorso che svolgano la loro attività presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell’attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto l’obbligo di un’ulteriore copertura assicurativa a loro carico contro i rischi professionali.

 

Art. 18. Conseguimento del titolo

 

1. Il dottorato di ricerca dovrà concludersi entro tre anni dall’inizio del corso, salvo i casi di sospensione di cui al precedente art. 17, comma 3 e il caso di durata superiore del corso indicata nella scheda specifica del corso.

2. Al termine del periodo di formazione i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale, tendente a dimostrare il raggiungimento di risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposite Commissioni di cui al successivo comma 4.

3. I dottorandi hanno l’obbligo, alla fine del corso, di depositare la propria tesi di dottorato presso l’archivio informatico di Ateneo, consultabile via internet, salvo deroga concessa a termini di regolamento.

4. Le Commissioni Giudicatrici dell’esame finale sono istituite e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al regolamento di Ateneo.

 

Art. 19. Tutela della privacy

 

1. L’Amministrazione universitaria si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 -aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 127 del 23 maggio 2018.

 

Art. 20. Norme finali

 

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente bando si fa riferimento all’art.4 della legge n. 210 del 3/7/1998, all’art. 19 della legge 240/10, al D.M. 08/02/2013 n. 94 e al decreto rettorale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” n. 1127 del 13/05/2016 – Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

 

Il Rettore
(prof. Giuseppe Novelli)